Per la Cassazione, sono irrilevanti le pregresse violazioni di altri condomini che non inficiano la vigenza o l'interpretazione del regolamento

di Lucia Izzo - Un appartamento non può essere adibito ad "affittacamere" se il regolamento condominiale non lo consente, ciò vale anche quando in passato altri condomini abbiano indebitamente destinato i propri appartamenti ad attività a loro precluse dal medesimo regolamento. 


Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 109/2016 (qui sotto allegata) della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, depositata il 7 gennaio.

La controversia posta all'attenzione dei giudici aveva riguardato i proprietari di un appartamento e la s.r.l. conduttrice dell'immobile stesso, citati in giudizio da alcuni condomini affinché fosse dichiarata la contrarietà al regolamento condominiale dell'adibizione, da parte della società, dell'appartamento concesso in locazione ad uso di affittacamere.


La società ricorre dinnanzi ai giudici del Palazzaccio a seguito di sentenza della Corte d'Appello che aveva giudicato l'attività censurata come vietata dal regolamento di condominio, ma anche gli Ermellini giungono alla medesima conclusione.


Sbaglia la società ricorrente a porre in evidenza la circostanza che già altri inquilini dello stesso stabile avessero in passato intrapreso negli appartamenti attività commerciali, imprenditoriali e professionali che a norma del regolamento sarebbero state loro precluse.


Come ragionevolmente evidenziato dalla Corte territoriale, il contenuto letterale del regolamento condominiale, nonostante sia stato stilato nel 1920, recita chiaramente che "È vietato di destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici, (....), agenzie di pegni, case di alloggio, come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di farne, comunque, un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza, ovvero al buon nome del fabbricato". 

In base a tali disposizione, coerente è l'affermazione dei giudici di seconde cure secondo cui la condotta contraria al regolamento, tenuta in passato da altri condomini, non potesse in alcun modo influenzare l'interpretazione o la vigenza dello stesso


Non assume rilevanza neppure il richiamo, operato dalla difesa, alla legge della Regione Lazio n. 18/1997 (poi abrogata con regolamento regionale n. 16/2008) che, in occasione del Giubileo speciale del 2000, aveva teso a garantire e favorire una ripresa dell'attività alberghiera e recettizia.


Gli Ermellini, inoltre, chiariscono che ontologicamente l'attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile, in contrapposto all'uso abitativo, a quella alberghiera e pure a quella di bed&breakfast

Il ricorso della s.r.l. va quindi rigettato.

Cassazione, II sez. civile, sent. n. 109/2016

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