La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17902/2004) ha stabilito che il coniuge separato può chiedere l'annullamento della separazione consensuale tutte le volte che il proprio consenso sia stato estorto con violenza o carpito con dolo. I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che l'annullamento per i cosiddetti "vizi del consenso" (errore, violenza e dolo) stabilito in materia di contratti, può essere applicato anche ai negozi di diritto familiare e in particolar modo alla separazione consensuale anche se omologata dal Tribunale. I Giudici hanno infatti osservato che nella separazione consensuale, la volontà dei coniugi nel separarsi e nel concordare le condizioni della separazione, ha un valore primario mentre la funzione del Giudice è limitata a un mero controllo che non può sostituire la volontà delle parti (fatta eccezione per quanto riguarda i provvedimenti nell'interesse dei figli minori).
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