Legittimo acquisire referto ed esiti dell'esame. Il consenso rileva solo quando la richiesta è effettuata dalle forze dell'ordine per accertare l'ebbrezza

di Lucia Izzo - Se il prelievo di sangue viene effettuato con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero a seguito di un incidente stradale), non si pone un problema di invasione indebita della sfera privata e, quindi, non è necessario il consenso del paziente

Anzi, nel caso di ricovero ospedaliero a seguito di incidente stradale, l'eventuale "dissenso" dell'interessato a sottoporsi al prelievo ematico farebbe scattare l'ipotesi del rifiuto sanzionata penalmente ex articolo 186, comma 7, del codice stradale, espressamente estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, del "conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche".


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, nella sentenza n. 94/2016 (qui sotto allegata) depositata il 7 gennaio scorso.

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Napoli lo ha riconosciuto colpevole dei reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool), con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.


L'uomo sostiene che degli esiti dell'esame ematico effettuato in ospedale siano inutilizzabili, siccome svoltosi in assenza di suo consenso e senza che l'esame fosse giustificato da ragioni sanitarie. Parimenti inutilizzabile, secondo la difesa, anche il relativo referto poiché non sottoscritto dal medico.


Doglianze infondate secondo la Cassazione.

Gli Ermellini evidenziano come sia pacifico in giurisprudenza la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo del "certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool nel sangue dell'interessato, se e qualora l'analisi dei sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell'incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto".


Tale accertamento "invasivo" sarebbe illegittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238) solo se effettuato senza consenso dell'interessato in caso di iniziativa dell'organo di polizia a fini processuali.


Pertanto, il consenso dell'interessato assume rilievo, per escludere la possibilità di effettuare il prelievo ematico, solo se si tratti di un "accertamento richiesto dalle forze di polizia con l'unico fine di accertare l'eventuale stato di ebbrezza". 


Ciò non è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il prelievo è stato effettuato unicamente con scopi sanitari e terapeutici: l'imputato, infatti, è stato coinvolto in un incidente, con lesioni traumatiche subite e trasferimento con il 118 in ospedale per le cure.


Inaccoglibile anche l'altro motivo riguardante la mancata firma del medico: infatti, ciò che rileva ai fini fini dell'utilizzabilità probatoria dei risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, è la genuinità del documento e quindi la sua riconducibilità alla struttura sanitaria

Non rilevante è il fatto che sia mancata nella copia la firma dei sanitario, poiché ciò si giustifica in considerazione delle modalità tipiche di confezionamento dei referti riportanti gli esiti degli esami.


Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 94/2016

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