Dott. Antonino Miceli - Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, con la pronuncia n. 2347/2015 (qui sotto allegata), statuisce sulla illegittimità della decadenza di uno dei componenti del nucleo di valutazione interno al Comune.
Il procedimento è sorto per effetto del ricorso avanzato da un componente del suddetto nucleo, dichiarato decaduto per una delibera della giunta comunale e un decreto del Sindaco del comune di Portici. Con la prima, viene modificato il regolamento interno per la formazione ed il conferimento dell'incarico di componente del nucleo di valutazione per il personale del comune.
In questa modifica la giunta stabilisce che i componenti decadono al termine del mandato del Sindaco e della Giunta con necessità di sostituire ciclicamente i relativi componenti del nucleo.
Con decreto, invece, il Sindaco, sulla scorta delle modifiche apportate al regolamento interno per la formazione e composizione del nucleo di valutazione, ha provveduto a rinominare tutti i componenti del medesimo escludendo illegittimamente la ricorrente.
Nelle more del procedimento giudiziale instaurato, il T.A.R. dapprima respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso presentata dall'amministrazione resistente, sostenendo che la notifica si perfeziona dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (art. 4 legge n. 890/1982 e sentenza Corte Costituzionale n. 477/2002).
Nella legittimità, il consesso giurisdizionale ricorda, che è di competenza del Consiglio comunale e non del Sindaco la nomina dei componenti del nucleo di valutazione ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n.267/2000.
Infatti, il consiglio comunale, per l'articolo detto, è un organo dotato del potere di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'operato del Sindaco e della Giunta.
Inoltre, il nucleo di valutazione, previsto dal d.lgs. n. 286/1999 e rivisitato e ridenominato quale organismo indipendente di valutazione per il personale dirigenziale e responsabili dei servizi per tutti gli enti pubblici dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, deve essere un organo "pienamente autonomo" non condizionato alla scadenza del mandato del Sindaco.
Pertanto la componente esclusa e ricorrente rimane in carica secondo i termini di legge (nel caso de quo, tre anni, secondo il regolamento interno del Comune di Portici), anche in virtù della impossibilità di un regolamento di derogare al principio d'irretroattività di cui all'art. 11 delle Preleggi come affermato da altra giurisprudenza amministrativa (conf. Consiglio di Stato n. 416/2004 e n. 973/2004).
Il ricorso è stato accolto dal Tar Campania che ha annullato le delibere impugnate e disposto il pagamento delle spese processuali e onorari per 2000 euro in favore della ricorrente.
Dott. Antonino Miceli - laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, praticante abilitato tel. 348 7030304
Tar Campania, sent. n. 2347/2015E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani