di Marina Crisafi - Il rapporto tra nonni e nipoti non può essere pregiudicato da vecchie liti di famiglia, superabili attraverso il buon senso. A stabilirlo è la sezione minori della Corte d'Appello di Venezia, con un decreto "esemplare" del 20 novembre scorso, richiamando le parti ad accantonare i contrasti per il bene dei minori.
Sciogliendo la riserva sul reclamo proposto dai nonni paterni, avverso il decreto emesso dal tribunale per i minorenni che aveva respinto il ricorso volto ad ottenere l'instaurazione di rapporto con i nipoti, la Corte ha premesso innanzitutto che la loro istanza trova riscontro nell'art. 317-bis c.c. secondo il quale compete agli ascendenti "il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e se questo diritto venga impedito ad essi è data facoltà di ricorrere al giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore".
Pur non attribuendo ai nonni "un diritto autonomo di visita dei nipoti", la norma, spiega la corte d'appello, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (cfr., sentenza n. 17191/2011), nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi, "riconosce l'importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte". Senza contare che la presenza dei nonni assume rilevanza, "quale necessaria conoscenza che i minori debbano avere delle proprie origini".
In considerazione di tali esigenze e finalità, ha quindi affermato il collegio veneto, pur tenendo conto del necessario e prioritario ruolo dei genitori nell'educazione e formazione della prole, "non sembra che i motivi di contrasto che separano le due famiglie possano pregiudicare totalmente dette esigenze, anche perché i motivi del dissidio sono ormai remoti e lontani nel tempo ed obiettivamente superabili usando raziocinio e buon senso".
Tanto più che, nel caso specifico, gli atti del servizio sociale descrivono i nonni come "persone consapevoli e mature, disponibili a mettersi in discussione", per cui non c'è motivo di ritenere che essi, una volta entrati in contatto con i nipoti, possano "riesumare vecchie diatribe e rivendicazioni" coinvolgendo nelle stesse anche i bambini. Quanto ai genitori, gli stessi sono stati "caldamente" invitati dalla Corte, ad "accantonare detti vecchi contrasti sia pure temporaneamente o quanto meno tentare di farlo".
A questo punto, il giudice d'appello ha stabilito un iter progressivo e prudente del futuro avvicinamento, disponendo un primo incontro "in ambiente idoneo e protetto" (presso il consultorio familiare locale), alla presenza sia dei genitori che di personale specializzato, finalizzato soltanto a far acquisire ai minori la conoscenza dei nonni e favorire il rapporto, senza "mirare ad un riavvicinamento tra le due famiglie". Se poi l'esito sarà positivo, ha concluso la Corte, saranno organizzati altri incontri, e, nel frattempo, i genitori avranno l'onere di tenere informati i nonni sulla vita dei nipoti. Spese compensate, infine, in quanto non si ravvisa soccombenza e incaricati i servizi sociali cittadini di organizzare il tutto.