di Lucia Izzo - Anche per il 2016, così come confermato dall'ultima legge di Stabilità, è possibile richiedere il c.d. assegno di natalità (articolo 1, commi da 125 a 129 e seguenti della legge n. 190/2014 e D.P.C.M. 27/02/2015).
Il "bonus bebè" è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Vi si ricomprendono i figli di cittadini italiani o comunitari oppure i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia.
L'assegno è erogato in una misura pari a 960 euro, da corrispondersi in rate mensili, tuttavia il beneficio è concesso a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui.
Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.
Come richiedere il Bonus Bebè
L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS: la domanda va presentata dal genitore convivente con il bambino, anche affidatario e inviata esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell'istituto previdenziale (www.inps.it)
Se non si è in possesso di un PIN dispositivo e di credenziali d'accesso al portale, sarà possibile affidarsi al patronato di zona oppure contattare il Contact Center Integrato tramite il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).
Laddove si sia in possesso dei requisiti necessari, la domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla nascita del figlio o al suo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, e comunque entro 90 giorni da tale data.
Il bonus erogato nel corso del 2016 non è soggetto a tassazione, quindi non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi.
Cause di decadenza
L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a seguito di eventi che ne determinano la decadenza, ossia, decesso del figlio, revoca dell'adozione, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda e affidamento del minore a terzi.
Inoltre, l'interruzione avviene anche se vengono meno i requisiti richiesti dalla legge, ad esempio, i parametri reddituali (ISEE).
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.