Violati i parametri per la liquidazione dei compensi se alla decurtazione del 50% si aggiunge un'ulteriore diminuzione immotivata

di Lucia Izzo - Relativamente alle indicazioni dei parametri forensi, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la sua decisione relativa alla liquidazione dei compensi se opera una riduzione al di sotto della soglia minima, non essendo possibile limitarli alla pedissequa enunciazione del criterio legale. 


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 253/2016 (qui sotto allegata).

La controversia era originata da un ricorso contro l'INPS da parte di una lavoratrice: in sede di gravame, la Corte d'Appello aveva dichiarato esistente e valido il rapporto di lavoro agricolo (stimato in 151 giornate) tra la ricorrente e un'azienda agricola, dichiarando il diritto della donna ad ottenere il trattamento speciale di disoccupazione agricola e condannando l'INPS al pagamento della relativa prestazione. Inoltre, l'INPS era condannata anche, in favore dell'appellante, alle spese del giudizio di appello, mentre quelle di primo grado venivano compensato. 


La donna ricorre dinnanzi agli Ermellini evidenziando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 140/12 relativamente ai parametri per la liquidazione dei compensi delle professioni forensi, in quanto il giudice avrebbe disatteso i minimi inderogabili previsti per la determinazione dei compensi.


Per i giudici di Cassazione la censura merita accoglimento, posto che "la riduzione dei valori medi del giudizio di appello poteva avvenire nei limiti del 50%, non potendo un'ulteriore riduzione operarsi  senza adottare alcuna motivazione a suo sostegno".


L'art. 4, comma secondo, del D.M. 140/12, chiariscono i giudici, prevede che "nella liquidazione dei compensi si tenga conto del valore e della natura e complessità della controversia": ciò poteva indurre a liquidare i compensi nella misura minima.

Tuttavia, l'art. 11, primo comma, dello stesso decreto dispone che i parametri specifici per la determinazione del compenso (ovvero quelli di cui alla tabella A allegata) possano sempre subire un'ulteriore diminuzione o aumento della relativa entità in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri di cui agli art. 1 e 4.

L'eventuale diminuzione o il possibile aumento dei compensi deve tuttavia essere sorretto da idonea motivazione da parte del giudice.


Nel caso di specie, considerando i valori riportati in ricorso per ciascuna delle due fasi in cui risulta svolta attività defensoriale, il giudice ha mancato di fornire la motivazione necessaria per informare circa le ragioni che avevano indotto all'ulteriore diminuzione dei valori minimi in relazione alle circostanze del caso concreto, rendendo così conforme a legge l'avvenuta determinazione dei compensi professionali.


È principio pacifico, infatti, quello secondo cui "il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non può per converso limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, criterio nella specie neanche formalmente richiamato". 

Cass., VI sez. civile, ord. 253/2016

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