di Lucia Izzo - È responsabile il Comune, ex art. 2051 c.c., per il sinistro avvenuto su una strada pubblica a causa di lavori in corso la cui segnaletica non consente agli utenti della strada di averne adeguata contezza, oppure in caso siano presenti buche o dissesti.
Spetterà quindi all'ente territoriale il risarcimento dei danni provocati.
Lo ha rilevato la sezione civile del Tribunale di Larino, sentenza n. 282/2015, accogliendo il ricorso promosso da un motociclista contro l'amministrazione comunale di Termoli.
Il centauro impattava col proprio mezzo mentre viaggiava su una strada pubblica, sul lato destro della carreggiata, a causa di un dislivello anomalo tra la parte di strada asfaltata e quella priva di copertura.
Pur presente, il rispettivo segnale era collocato nelle immediate vicinanze dell'insidia e l'uomo non aveva potuto evitare l'impatto in quanto alla sua sinistra era presente un'autovettura.
L'anomalia segnaletica veniva confermata anche da CTU che evidenziava il nesso causale tra lo stato del luoghi e le lesioni riportate.
Appare evidente quindi che "la pericolosità del bene è derivata dalla presenza di un'insidia nella pavimentazione del manto stradale dovuta all'assenza di asfalto all'interno della carreggiata, determinata da lavori e non adeguatamente segnalata e delimitata".
Per il Tribunale, "il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria ed ingannevole, etc., è da ritenersi causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c."
Affinché la pubblica amministrazione possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, "occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alle possibilità di un effettivo controllo su di essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno".
Se il danno è determinato da cause intrinseche alla cosa, ad esempio un vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi della norma richiamata.
L'amministrazione è invece liberata dalla responsabilità per cose in custodia laddove dimostri che il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, ad esempio la perdita o l'abbandono sulla strada pubblica di oggetti pericolosi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Tale onere non è stato assolto nel caso di specie, quindi sarà il Comune a dover risarcire il motociclista. Anzi, va rammentato che ai sensi dell'art. 14 CdS "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (...)".