I giudici hanno ricordato, innanzitutto, che il reato di cui all'articolo 572 del codice penale può configurarsi non soltanto in relazione a nuclei familiari fondati sul matrimonio.
Tale reato, infatti, può ravvisarsi anche in presenza di una qualsiasi relazione sentimentale che faccia insorgere nella vittima vincoli affettivi e aspettative di assistenza che, proprio per la consuetudine dei rapporti instaurati, possano essere assimilati a quelli che caratterizzano la famiglia o la convivenza abituale.
Prendendo come spunto un orientamento ormai consolidato (espresso ad esempio nella sentenza numero 31121/2014), dal quale emerge questa estensione della fattispecie delittuosa, la Corte ha tuttavia precisato che, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia non si configura nel caso in cui le condotte maltrattanti siano state commesse in danno di una persona con la quale non si è convissuto se non per periodi brevissimi e con la quale, quindi, si è legati da un rapporto precario e instabile.
Queste sono le indicazioni che la Cassazione ha fornito al giudice del rinvio, che sarà chiamato a valutare i rilievi difensivi relativi alla sussistenza o meno del reato di cui all'articolo 572 del codice penale.
Nel caso di specie, infatti, ad essere stata impugnata dinanzi al giudice di legittimità era la concessione della custodia cautelare in carcere di un uomo emessa, per reato di maltrattamenti in famiglia, con ordinanza da parte di un collegio composto da giudici persone fisiche in parte diversi da quelli che hanno pronunciato il dispositivo.
Inoltre la predetta ordinanza risultava sottoscritta dal giudice relatore e non anche dal presidente.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale è chiamato a procedere a una nuova deliberazione. Tenendo conto dei "suggerimenti" della Cassazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 1340/2016