di Valeria Zeppilli - Con una sentenza dello scorso 28 settembre (la numero 4776/2015 qui sotto allegata), il Tribunale di Bari è intervenuto in maniera davvero interessate in materia di contribuzione dei liberi professionisti.
Più nel dettaglio, con tale pronuncia il giudice pugliese ha sancito che, per determinare l'assoggettabilità di determinati redditi alla contribuzione presso la Cassa previdenziale di categoria, non ci si deve limitare a fare riferimento alle attività tipiche della professione esercitata da chi li produce.
Sono infatti assoggettati a contribuzione presso la Cassa anche quei redditi che derivano da attività che, pur non tipiche della libera professione, presentano un nesso con essa, richiedendo le medesime competenze tecniche.
Insomma: l'esercizio della professione va interpretato in maniera dinamica, senza omettere di tenere in debita considerazione l'evoluzione che, nel mondo attuale, hanno subito le competenze e le cognizioni tecniche delle libere professioni.
Nel caso di specie, la questione riguardava un architetto che si era opposto alla cartella esattoriale emessa nei suoi confronti da Inarcassa, ma le cui ragioni non hanno trovato accoglimento dinanzi al Tribunale.
Tuttavia i giudici hanno precisato che la medesima interpretazione deve considerarsi estesa a tutte le categorie professionali. Tutti i liberi professionisti, insomma, possono essere esonerati dall'obbligo contributivo nei confronti della Cassa previdenziale di riferimento solo nel caso in cui non può ravvisarsi alcun tipo di "intreccio" tra l'attività produttrice di reddito e le conoscenze tipiche della libera professione esercitata.
Tribunale di Bari testo sentenza numero 4776/2015