di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 463/2016 (qui sotto allegata), ha recentemente precisato che non è indispensabile che il verbale con il quale viene contestata un'infrazione del codice della strada indichi il punto esatto in cui questa si è verificata.
Per i giudici, piuttosto, è sufficiente che vengano indicati comune e via in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie un automobilista aveva contestato una multa proprio perché in essa si era fatto generico riferimento alla via senza indicare né il numero civico né il chilometro in cui egli avrebbe superato i limiti di velocità.
L'uomo, in particolare, riteneva che, in ragione di ciò, la contravvenzione avesse violato l'articolo 200 del codice della strada, in base al quale il verbale deve contenere l'indicazione esatta della località in cui è avvenuta l'infrazione.
Ma le sue ragioni non hanno trovato accoglimento, neanche dinanzi alla Cassazione.
I giudici di legittimità, infatti, hanno a tal proposito evidenziato che il verbale di contestazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, relativi a ora, giorno e località.
L'obiettivo è quello di garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore.
Dinanzi a tali indicazioni, sono prive di fondamento le lamentele relative alla mancata indicazione del numero civico, peraltro in assenza di prova circa le caratteristiche del luogo e il sito esatto in cui si trovava il veicolo, volta a escludere l'infrazione.
Insomma: dinanzi a un rapporto in cui è stato specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale, posto al di fuori del centro abitato, privo di numerazione civica e di indicazioni ettometriche, le contestazioni dell'automobilista non possono trovare accoglimento.
Corte di cassazione testo sentenza numero 463/2016