Il caso
Un creditore dissenziente, eccependo dei presunti atti in frode ai creditori, aveva presentato opposizione alla proposta di concordato preventivo di tipo liquidatori.
Per il Tribunale di Ravenna (sentenza del 21 ottobre 2015), le presunte irregolarità contabili pregresse non rilevano ai fini della revoca del concordato preventivo se la completezza e la veridicità della situazione economico-patrimoniale al momento del deposito del piano concordatario non è in discussione.
La decisione
La proposta di concordato era stata approvata a maggioranza, e ipotizzava il pagamento parziale dei creditori chirografari, e integrale di quelli privilegiati e in prededuzione.
Sebbene il commissario giudiziale della procedura avesse confermato la fattibilità del piano (anche se con qualche cautela), un creditore contestava le presunte irregolarità pregresse del debitore, chiedendo la revoca del concordato.
A giudizio del tribunale di Ravenna, nella sentenza in commento, le presunte irregolarità esulavano dalla frode ai creditori, perché non mettevano in discussione la completezza e veridicità della situazione economico-patrimoniale aggiornata al momento del deposito del piano: se il piano è veritiero, non opera la revoca ex art. 173 della Legge Fallimentare.
Osservazioni
Come già affermato dalla Cassazione (sentenza 13818/2011) l'atto in frode ai creditori è concretizzato da attività posta in essere allo scopo di occultare il patrimonio, e influenzare la percezione dei creditori sulla reale situazione del debitore.
Nel caso deciso, le irregolarità contabili pregresse non mettevano in discussione la completezza e veridicità della situazione economica e patrimoniale aggiornata al tempo del deposito del piano.
L'atto in frode non può essere riferito alle vicende precedenti.
Disposizioni rilevanti
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Vigente al: 16-1-2016
Art. 173 - Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.