Risposta: Secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, gli enti locali possono rettificare e accertare d'ufficio le dichiarazioni incomplete o infedeli, i pagamenti parziali o ritardati, le omesse dichiarazioni e gli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell'imposta sono stati effettuati o avrebbero dovuto esserlo.
A stabilirlo, più precisamente, il comma 161 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 (legge numero 296/2007).
Di conseguenza, sino al 31 dicembre 2016 gli enti locali potranno procedere agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, compresi quelli relativi all'Ici, per dichiarazioni o versamenti che sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati dal 2011 in poi. Non più per gli anni precedenti.
Il termine quinquennale di prescrizione, tuttavia, può essere interrotto attraverso qualsiasi atto formale compiuto dal creditore e da tale atto iniziare nuovamente a decorrere.
È opportuno, in ogni caso, ricordare anche che l'avviso di accertamento è seguito dall'iscrizione a ruolo del tributo. Mentre quest'ultima non è sottoposta ad alcun termine, la notifica della cartella esattoriale che ne consegue deve necessariamente essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Quindi, se la cartella esattoriale è notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore non potrà più procedere alla riscossione tramite ruolo.