Gli effetti rappresentativi si producono o sulla base di previsioni di legge (si pensi al caso degli atti compiuto dal genitore per il minore) o su base volontaria.
In questo secondo caso, più in particolare, la rappresentanza deriva da un atto di volontà del rappresentato, denominato procura.
- 1. Cos'è la procura
- 2. Oggetto della procura
- 3. Conferimento della procura
- 4. Falsus procurator
- 5. Estinzione della procura generale
Cos'è la procura
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Si tratta, nel dettaglio, di un atto unilaterale recettizio, rivolto a terzi.
Occorre sin da subito precisare che nel caso in cui la rappresentanza sia conferita dal soggetto interessato, affinché il contratto concluso dal rappresentante sia valido è sufficiente che quest'ultimo abbia la capacità di intendere e di volere, tenendo conto della natura e del contenuto del contratto.
E' tuttavia indispensabile che il rappresentato sia legalmente capace.
Oggetto della procura
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Con la procura, quindi, il rappresentante è chiamato a compiere uno o più atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato.
Essa può innanzitutto riguardare un solo determinato affare: in tal caso prende il nome di procura speciale.
Tuttavia la procura può avere ad oggetto anche una serie determinata di affari o anche tutti gli affari del rappresentato: in tal caso prende il nome di procura generale.
Insomma: la procura generale è quella che non resta circoscritta a un determinato affare ma che dà al rappresentante un ampio potere di agire nell'interesse del rappresentato, di regola comunque circoscritto agli atti di ordinaria amministrazione.
Tale potere, insomma, può non avere limiti, eccetto quest'ultimo indicato, oppure può essere limitato al compimento di determinate categorie di affari.
Conferimento della procura
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Le modalità con le quali è possibile conferire la procura sono diverse: il conferimento, infatti, può avvenire oralmente, può risultare da comportamenti concludenti o, infine, può essere fatto tramite atto scritto.
Ai sensi dell'articolo 1392 del codice civile, infatti, la regola generale è quella che la procura osservi i requisiti di forma che l'ordinamento prevede per l'atto o gli atti che il rappresentante è con essa chiamato a compiere.
Falsus procurator
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Talvolta accade che un soggetto agisca come rappresentante altrui pur non avendone i poteri o eccedendo i limiti di quelli che gli sono stati conferiti.
Si parla, in tal caso, di falsus procurator.
Gli atti compiuti da tale soggetto non potranno produrre effetti nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salvo che quest'ultimo non provveda a ratificarli ai sensi dell'articolo 1399 c.c..
Se ciò tuttavia non accade, l'unico strumento a disposizione di colui che si sia imbattuto nel falso rappresentante è quello di rivolgersi al falsus procurator per ottenere, sulla base dell'articolo 1398 del codice civile, il risarcimento del danno che gli sia derivato dall'avere senza colpa confidato nel suo ruolo.
Estinzione della procura generale
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La procura generale, così come sopra conferita, si estingue principalmente con rinuncia da parte del rappresentante o con revoca da parte del rappresentato.
Ai sensi dell'articolo 1396 c.c., tuttavia, le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
In mancanza, infatti, esse non sono opponibili ai terzi a meno che non si provi che questi le conoscevano al momento in cui hanno concluso il contratto.
L'estinzione, in ogni caso, può conseguire anche alla morte del rappresentante o del rappresentato o al fallimento di quest'ultimo.
Vedi anche:
Contratti: La procura speciale - La procura nel processo penale - La procura generale alle liti - La procura speciale alle liti