Ora, in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. con possibile provento o vantaggio illecito, le autorità inquirenti devono darne immediata notizia all'Agenzia delle Entrate ai fini di accertamento tributario.
In tema di accertamento ai fini delle imposte dirette, le violazioni tributarie di cui vengono a conoscenza i soggetti incaricati di attività ispettive e di vigilanza, gli organi di polizia giudiziaria e gli organi giurisdizionali, devono essere comunicate al comando della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n° 600/1973 a prescindere, però, dalla natura penale della violazione.
In tal caso, pertanto, l'obbligo di segnalazione è più ampio in quanto non limitato ai fatti costituenti reato.
Osservazioni
In caso di reati le due disposizioni (art. 36 DRP 600/73 e art. 14 L.537/93) sono in parziale sovrapposizione, con la conseguenza che le comunicazioni vanno effettuate alla GdF in base all'art. 36 DPR 600/73, e all'Agenzia delle Entrate in forza della L. 537/93.
Appare opportuno un coordinamento sia delle due disposizioni, che delle attività coinvolte di GdF e Entrate.
Disposizioni rilevanti
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Vigente al: 1-1-2016
Art. 1 comma 141.
All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento».
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Vigente al: 18-1-2016
Art. 36 - Comunicazione di violazioni tributarie
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza pubblica.
Vigente al: 18-1-2016
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 14 - Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile
...omissis...
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.
I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento
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