di Marina Crisafi - Gli avvocati non potranno compensare i contributi previdenziali con i crediti dovuti dallo Stato per l'attività di gratuito patrocinio. A comunicare la "brutta notizia" è la stessa Cassa Forense che si affretta a smentire le prime interpretazioni della novità introdotta dalla legge di Stabilità 2016 con una nota ufficiale per tutti gli iscritti pubblicata sul sito.
Com'è noto, la recente manovra, con il fine di agevolare la liquidazione dei compensi dovuti per la difesa dei meno abbienti, spesso "incagliati" nelle maglie della burocrazia, ha attribuito agli avvocati la possibilità di compensare spese, diritti e onorari, dovuti dallo Stato, con gli importi dovuti per imposte, tasse e contributi previdenziali (leggi: La stabilità è legge: ecco tutte le novità e il testo).
Ma ecco che ora arriva la precisazione ufficiale della Cassa ritenuta "doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale".
In riferimento alla previsione contenuta nel comma 778 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, specifica infatti l'ente "la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all'INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense". E questo, prosegue la nota, "si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari, anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al citato comma 778".
Ciò non diminuisce, si affretta a sottolineare la Cassa, il valore del risultato conseguito, né vieta che "in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall'ultima legge di stabilità".
Ma, allo stato, nel decreto che dovrà essere emanato entro il 28 febbraio per indicare agli avvocati le modalità per chiedere la compensazione fiscale, non troverà spazio il pagamento alla Cassa forense.