di Valeria Zeppilli - Nel caso in cui un soggetto venda un immobile che aveva in precedenza dato in comodato e il nuovo proprietario voglia ottenere il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dello stesso, l'acquirente deve ricordare che il danno potrà ritenersi sussistente solo dal momento in cui egli manifesti, con lettera raccomandata, la volontà di disporre del bene acquistato.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 664/2016 depositata il 18 gennaio (qui sotto allegata), ha innanzitutto chiarito che l'acquirente a titolo particolare di un bene che in precedenza il venditore aveva dato in comodato non può subire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale contratto.
Egli, pertanto, ha il diritto, esercitabile in ogni momento, di far cessare il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere, così, il godimento pieno della cosa acquistata.
Tuttavia, precisano i giudici, l'inopponibilità del contratto di comodato all'acquirente si pone su un piano diverso rispetto all'illegittimità dell'occupazione da parte del comodatario.
Su tali presupposti la Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo, neoproprietario di un appartamento occupato da tempo da un comodatario.
Egli chiedeva, infatti, il riconoscimento del danno da illegittima occupazione sin dal momento dell'acquisto dell'immobile. Il suo diritto invece, secondo i giudici, era stato correttamente posticipato al momento in cui aveva chiesto di disporre pienamente del nuovo bene.
Niente da fare dunque per il neoproprietario, che è ora costretto anche a pagare le spese del giudizio di legittimità.
Corte di cassazione testo sentenza numero 664/2016