In un'ipotesi come quella in esame, infatti, per i giudici non può parlarsi di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice.
Nel caso di specie il condomino lamentava che le spese gli sarebbero state addebitate senza un provvedimento con il quale ne era stata sancita la soccombenza, essendo all'epoca ancora pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ma le ragioni dell'uomo, come accennato, non hanno trovato accoglimento.
I giudici, più nel dettaglio, hanno ricordato che è pur vero che deve ritenersi nulla la delibera con la quale un'assemblea condominiale ponga a totale carico di un condomino le spese del legale del condominio per una procedura che sia stata iniziata contro di lui, in assenza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.
Tuttavia, nel caso di specie si verteva in una situazione diversa, in quanto, pur in pendenza del giudizio di opposizione, le spese richieste dal condominio erano state liquidate da un giudice, in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.
Nulla da fare quindi per il condomino moroso: oltre alle spese del legale per il decreto ingiuntivo emesso contro di lui, egli si trova ora costretto anche a pagare le spese del giudizio di Cassazione!
Corte di cassazione testo sentenza numero 751/2016