Per la Cassazione, la delega di funzioni dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti
di Fulvio Graziotto - In tema di appalto, la vigilanza ai fini della sicurezza non si può delegare: infatti, la delega di funzioni da parte del committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti cui è tenuto il coordinatore. 

Il caso

Un apprendista aveva subito un infortunio mortale cadendo da un'apertura mentre stava lavorando sul tetto di un immobile in costruzione.

In primo e in secondo grado sia l'amministratore della società committente sia il coordinatore per l'esecuzione erano stati condannati per omicidio colposo.

La decisione

La Cassazione (sentenza della Sez. IV penale, n. 16/2016) ha ricordato che sul coordinatore per l'esecuzione, la cui designazione è prevista dall'art. 93 D. Lgs. 81/2008, incombe l'obbligo di verificare che le misure previste nel piano della sicurezza e di coordinamento (PSC) vengano osservate dalle ditte esecutrici.

Ha anche ribadito che la designazione del coordinatore non esonera il committente dalle responsabilità conseguenti alla mancata verifica di tale osservanza cui è tenuto il coordinatore dell'esecuzione.

Nel caso specifico, però, la Cassazione ha assolto il committente perché la Corte di Appello non aveva chiarito il fondamento e le circostanze di fatto per cui il committente non aveva vigilato sul rispetto delle misure previste dal PSC.

Osservazioni

In sostanza, il committente deve vigilare sul corretto adempimento del coordinatore, che a sua volta verifica che la ditta esecutrice abbia adottato le misure contenute nel PSC.

La delega delle funzioni al coordinatore da parte del committente non esonera quest'ultimo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti cui è tenuto il coordinatore.


Disposizioni rilevanti

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vigente al: 21-1-2016

Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009,N.106.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).


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