di Valeria Zeppilli - La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 890/2016 depositata il 20 gennaio (qui sotto allegata), ha reso un'interessantissima interpretazione in materia di avviamento commerciale.
Attraverso una lunga e articolata argomentazione, infatti, i giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che la prestazione del locatore di pagare l'indennità di avviamento commerciale e la prestazione del conduttore di restituire l'immobile nel quale si è svolta l'attività imprenditoriale sono interdipendenti sia sul piano funzionale che su quello strutturale.
Hanno però anche ricordato che la posizione creditoria del conduttore non può trovare un adeguato e pieno soddisfacimento nell'esercizio dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del codice civile. Questa, infatti, è idonea a legittimare solo il rifiuto di adempiere alla propria prestazione.
La rilevanza del nesso di interdipendenza tra le prestazioni, invece, unitamente alla loro necessaria strumentalità, rendono ragionevole che tra debitore e creditore si instauri una cooperazione tale da permettere al conduttore di offrire la riconsegna dell'immobile a condizione che gli sia pagata l'indennità di avviamento.
Ciò in ragione del principio di solidarietà, che deve informare di sé la buona fede e la correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio, e alla luce della volontà del legislatore di privilegiare il credito di impresa.
Nel caso di specie, dunque, non c'è stato nulla da fare per l'insoddisfatto locatore: i tentativi di far valere almeno in sede di legittimità le sue ragioni dinanzi al diniego del conduttore sono andati in fumo.
Cassazione, sentenza n. 890/2016