Vediamo se tale capo di abbigliamento può rientrare nel campo di applicazione del Codice del consumo

Si può considerare una pelliccia come un bene di consumo, in quanto tale rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 206/2005?

Certamente sì.

Il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), infatti, all'articolo 3 chiarisce che sono prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione tutti quelli destinati al consumatore o suscettibili di essere utilizzati dal consumatore, anche se non a lui destinati, forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che il prodotto stesso sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Restano esclusi i prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, pur se a condizione che il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

Sono fatte salve, poi, specifiche disposizioni particolari poste dal codice stesso, ma che non hanno nulla a che vedere con le pellicce.

Il codice non dimentica neanche di sottolineare che è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolga.

Insomma: se si acquista una pelliccia a scopo non professionale, di certo si rientra nel campo di applicazione del d.lgs. n. 206/2005.

Anzi, l'applicabilità del codice del consumo a tali tipologie di beni ha indotto in passato il Ministero della salute a disporre il ritiro dal mercato di alcuni capi d'abbigliamento per bambini, composti di pellicce animali. Il ritiro, infatti, è stato disposto ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 206/2005, che disciplina i controlli a tutela della salute del consumatore.

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