Si può considerare una pelliccia come un bene di consumo, in quanto tale rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 206/2005?
Certamente sì.
Il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), infatti, all'articolo 3 chiarisce che sono prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione tutti quelli destinati al consumatore o suscettibili di essere utilizzati dal consumatore, anche se non a lui destinati, forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che il prodotto stesso sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Restano esclusi i prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, pur se a condizione che il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
Sono fatte salve, poi, specifiche disposizioni particolari poste dal codice stesso, ma che non hanno nulla a che vedere con le pellicce.
Il codice non dimentica neanche di sottolineare che è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolga.
Insomma: se si acquista una pelliccia a scopo non professionale, di certo si rientra nel campo di applicazione del d.lgs. n. 206/2005.
Anzi, l'applicabilità del codice del consumo a tali tipologie di beni ha indotto in passato il Ministero della salute a disporre il ritiro dal mercato di alcuni capi d'abbigliamento per bambini, composti di pellicce animali. Il ritiro, infatti, è stato disposto ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 206/2005, che disciplina i controlli a tutela della salute del consumatore.