Non sempre però è chiaro chi sia l'effettivo responsabile di simili danni.
A tal proposito, con la recente sentenza numero 95 del 2015, il Tribunale di Firenze è intervenuto a fare chiarezza su un'ipotesi specifica inerente tale questione: quella in cui a subire danni sia il conduttore di un esercizio commerciale.
In particolare, le infiltrazioni erano derivate dalla fuoriuscita d'acqua da un pozzetto di decantazione di proprietà del condominio e avevano danneggiato la cantina del locale, il muro perimetrale e la pavimentazione.
Orbene, nel caso di specie la responsabilità, come sancito dal giudice, non è del conduttore, ma del condominio.
Nonostante il locatore si sia rivolto giudizialmente contro il proprietario dell'appartamento, infatti, il tribunale toscano ha chiarito che nessuna responsabilità debba essere addebitata a quest'ultimo.
Sicuramente il locatore, ai sensi dell'articolo 1575 e 1576 del codice civile, deve consegnare la res locata in buono stato di manutenzione ed è tenuto a conservarla in condizioni tali da renderla idonea all'uso convenuto.
Tuttavia, in tal caso, il danno era derivato dal pozzetto di decantazione, appartenente al condominio. Quest'ultimo, quindi, avrebbe dovuto provvedere a risarcire i danni subiti dal conduttore dell'esercizio commerciale. Non certo il locatore, il quale, peraltro, si era diligentemente attivato nei confronti del condominio, per ottenere le riparazioni necessarie e il risarcimento del danno subito dal conduttore.