A nulla importa che solo un erede abbia effettivamente assistito l'invalido. La situazione che rileva è quella tipica successoria
di Valeria Zeppilli - Il diritto alle prestazioni assistenziali che spettano agli invalidi civili nasce sulla base sia della domanda amministrativa che della sussistenza dei presupposti normativamente previsti.

Esso, quindi, fa parte del patrimonio del titolare indipendentemente dal fatto di essere stato accertato in sede amministrativa o giudiziale, con la conseguenza di trasmettersi per successione anche se l'avente diritto muoia prima che ne siano accertati i presupposti.

Questo, in particolare, è quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 1323/2016, depositata il 26 gennaio scorso (qui sotto allegata).

Partendo da tale presupposto i giudici hanno chiarito che nel caso in cui le prestazioni siano liquidate agli eredi del diretto interessato, la situazione che viene in rilievo non è quella di assistenza sociale obbligatoria ma quella tipica successoria. Con la conseguenza che, anche se gli eredi non abbiano provveduto all'effettiva assistenza del de cuius, in capo ad essi non può ravvisarsi un arricchimento senza causa: loro è il diritto alla quota dell'indennità di accompagnamento.

Così, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i ratei dell'indennità di accompagnamento dell'invalido debbano essere divisi in parti uguali tra tutti gli eredi, senza che a nulla importi il fatto che solo uno di essi si prodigò effettivamente per l'assistenza del de cuius.

Il ricorso dell'erede estromesso per non aver assistito l'invalido va quindi accolto.



Corte di cassazione testo sentenza numero 1323/2016
Valeria Zeppilli

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