di Lucia Izzo - Va sottoposto a revocatoria l'acquisto della casa del marito effettuato dalla moglie, nonostante ne sia accertato il titolo oneroso e sia stato previsto dagli accordi accessori alla separazione personale.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 1404/2016 (qui sotto allegata) depositata il 26 gennaio 2016.
La banca di cui il marito era correntista aveva promosso azione revocatoria nei confronti dei due coniugi, relativamente all'atto traslativo della proprietà della casa coniugale dell'uomo effettuato alla sua ex moglie, come inserito negli accordi accessori alla separazione personale.
La revocatoria trovava accoglimento in primo grado e conferma dinnanzi alla Corte d'Appello di Venezia, con sentenza che la coppia provvede a impugnare dinnanzi ai giudici del Palazzaccio.
I ricorrenti lamentano che la Corte Territoriale, nonostante avesse rilevato che il trasferimento di proprietà, all'interno degli accordi di separazione, fosse a titolo oneroso, avesse poi fondato l'affermazione della scientia damni in capo al terzo acquirente, la moglie del debitore, esclusivamente sul dato presuntivo costituito dal rapporto di coniugio.
In realtà, precisano gli Ermellini, la prova della "participatio fraudis" del terzo, "necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici", tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Si tratta comunque, chiariscono i giudici del Collegio, di un accertamento in fatto non censurabile in Cassazione, se non nei limiti dell'attuale rilevanza del vizio di motivazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Cass., VI sez. civ., ordinanza 1404/2016