di Valeria Zeppilli - La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: le spese generali spettano all'avvocato anche se nel dispositivo di un provvedimento con natura decisoria non sono state espressamente menzionate.
Non solo se la dimenticanza è fatta in una sentenza, quindi, ma anche quando è fatta in qualsiasi altro provvedimento con il quale si decide giudizialmente su di una questione controversa.
Se insomma i giudici dimenticano di liquidare le spese generali, possono tranquillamente disporre la correzione dell'errore materiale per porre rimedio alla "svista". Ed accontentare così gli avvocati erroneamente privati di un importo non elevatissimo ma neanche del tutto trascurabile.
Questo è quanto precisato recentemente da un'interessante ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma.
I giudici della prima sezione civile, in particolare, hanno accolto le richieste presentate da un legale: al provvedimento con il quale ad esso sono stati liquidati i compensi deve aggiungersi la dicitura "oltre spese generali".
Dato che nel dispositivo con il quale al suo assistito erano stati riconosciuti i danni per violazione del diritto all'immagine e alla reputazione personale la precisazione circa queste specifiche competenze dell'avvocato non era stata fatta, occorre ora porre rimedio.
E la Corte di appello laziale non ci ha pensato due volte: l'avvocato potrà ora legittimamente esigere quanto a lui spettante.