di Lucia Izzo - Laddove manchino tabelle millesimali approvate da tutti i condomini, è il giudice che stabilisce, seguendo le norme di legge in materia, i criteri di ripartizione delle spese condominiali.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sez. II Civile, nella sentenza n. 1548/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un Condominio che, con decisione confermata in sede di appello, si era visto revocare un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino a seguito dell'opposizione di quest'ultimo.
Il provvedimento monitorio era stato ottenuto e reso provvisoriamente esecutivo al fine di ingiungere il pagamento della somma asseritamente dovuta per oneri condominiali inevasi, tuttavia il proprietario ne otteneva l'annullamento in quanto emesso in base a pretesa creditoria del Condominio non fondata su dati certi e sulla esistenza di tabelle millesimali approvate.
I giudici di merito confermavano che la parte opposta - attrice in senso sostanziale - non aveva fornito la prova dell'esistenza e dell'entità del credito ingiunto.
Il Condominio, dinnanzi agli Ermellini contrariamente assume che "la produzione del verbale dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto" sarebbe stata di per sé idonea a soddisfare le condizioni di ammissibilità richieste per l'adozione del decreto ingiuntivo.
Inoltre, parte ricorrente si duole dell'erroneità dell'impugnata sentenza in quanto anche in assenza di valide tabelle, il singolo condomino non poteva sottrarsi all'obbligo pagamento ed in quanto il Giudice stesso adito avrebbe dovuto determinare egli stesso i valori in base ai quali ripartire le spese.
Per il collegio, nonostante la particolarità della vicenda in esame contrassegnata dalla pacifica assenza di una valida ed approvata tabella millesimale di ripartizione delle spese deliberate dall'assemblea condominiale, i motivi sono da ritenersi fondati.
In effetti, la delibera con cui venivano ripartite le spese (idonea di per sé alla valida emissione dell'opposto D.I.) "ben poteva ritenersi non adeguatamente idonea a comprovare nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria del Condominio", stante l'inesistenza di valide tabelle eccepita dall'opponente.
Ma in una simile situazione, e anche al fine di evitare comunque una sorta di esenzione generalizzata del pagamento a carico del debitore, incombeva comunque sul Giudice un onere, in particolare "un obbligo di verifica dell'esistenza, validità ed efficacia della delibera in conformità del valore delle singole posizioni condominiali anche in assenza tabelle regolari" e anche il dover verificare "se la pretesa del Condominio era o meno conforme a criteri di ripartizione".
I giudici richiamano un principio già espresso in materia di riparto di spese condominiali: "qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà sono stabiliti dalla legge in 'subiecta materia', determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi"
Tale assunto ha lo scopo di assicurare le condizioni di corretta continuità gestionale dell'ente condominiale: infatti, dinnanzi all'assenza di una valida approvata tabella e al cospetto dell'opposizione di un condominio, non potrebbe comunque crearsi e legittimarsi una situazione di totale sottrazione all'obbligo di contribuire alle spese comuni e, quindi, di paralisi del condominio stesso.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice d'Appello competente.
Cass., II sez. civ., sent. 1548/2016