Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent.n. 20133/2004) hanno stabilito che per quanto riguarda la lesione del prestigio della Magistratura "deve ribadirsi che nel caso in cui il magistrato sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti che siano - come nella specie - tali, per consistenza e numero, da superare i limiti della ragionevolezza e giustificabilità, la lesione stessa è in re ipsa, senza necessità di accertamento in ordine al concreto verificarsi della perdita di credibilità della funzione".
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