di Lucia Izzo - Anche se il cancello carrabile è stato abusivamente posizionato troppo vicino alla strada, la situazione può essere sanata laddove l'arretramento comporti un pregiudizio eccessivo per l'abitazione privata.
Lo ha disposto il Tar Lombardia, sez. I, con sentenza n. 160/2016 (qui sotto allegata).
La vicenda coinvolge un Comune lombardo che ha rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa interrata. Il progetto prevedeva il posizionamento di un cancello perpendicolare alla strada, con trasformazione di una parte consistente del giardino (quasi 60 mq) in area di sosta esterna con passo carrabile.
Tuttavia, in difformità rispetto al permesso di costruire, il cittadino ha posizionato il cancello parallelamente alla strada, arretrandolo rispetto alla carreggiata di circa 1,70 metri, e conservando così all'interno della recinzione la maggior parte del giardino
Poiché il Comune ha negato la richiesta di sanatoria, il cittadino ricorre innanzi al Tribunale Amministrativo, che accoglie le sue censure.
Il TAR chiarisce che l'art. 46 del regolamento attuativo del codice della strada stabilisce che il passo carrabile "deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima" e inoltre "deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale"
In presenza di un cancello, la velocità di immissione risulta inevitabilmente rallentata, per questo la normativa prevede l'obbligo di arretramento del cancello, "allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso", quindi per non intralciare il traffico veicolare sulla strada.
Laddove non sia possibile arretrare il cancello "per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata", possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica.
Inoltre, ricorda il Collegio, è possibile derogare all'obbligo di arretramento "nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato".
Si tratta di una disciplina che presenta elementi di flessibilità e dunque consente all'amministrazione di tenere conto delle esigenze dei proprietari dei fondi laterali, e di calibrare le restrizioni sul livello effettivo di pericolo.
Nel caso di specie l'aspettativa del ricorrente a regolarizzare l'opera abusiva può ricevere tutela, poiché l'art. 46 comma 4 del regolamento attuativo del codice della strada considera derogabile (in tutto o in parte) l'obbligo di arretramento anche quando vi sia l'esigenza di non penalizzare eccessivamente l'utilizzazione della proprietà privata.
Considerando che il profilo del traffico limitato sembra favorevole al ricorrente, tenendo conto del numero ridotto di abitazioni servite dalla strada in questione e dal fatto che l'arretramento del cancello costringerebbe il ricorrente a sopportare un considerevole avvicinamento della recinzione all'edificio, con minori garanzie di riservatezza e protezione, il ricorso è accolto.
TAR Lombardia, sent. 160/2016