Le pronunce della Cassazione in materia

di Marina Crisafi - Scatta il reato di violenza sessuale se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti, anche in assenza di un rifiuto palese della donna, basta infatti un no implicito.

Così ha stabilito la Cassazione, nella recente sentenza n. 39865/2015, rigettando il ricorso di un uomo condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale perpetrato nei confronti della moglie (leggi: Cassazione: costringere la moglie ad avere rapporti sessuali è reato, anche se lei non si oppone").

Nel caso di specie, l'uomo si era difeso, tentando di dimostrare (invano) l'inattendibilità della persona offesa, asserendo un comportamento ambivalente da parte della donna e imputandole la responsabilità dei conflitti all'interno della coppia, accusandola di aver trascurato la famiglia e di intrattenere altre relazioni sentimentali.

Ma gli Ermellini smentiscono e, d'accordo con i giudici di merito, ritengono che la conflittualità della coppia era dovuta "alle continue angherie cui la donna era sottoposta" (dalle semplici mortificazioni, alle aggressioni, agli insulti) e considerano corretto l'inquadramento dell'episodio come violenza sessuale, sganciato da una relazione sessuale ordinata e in un contesto complessivo "di maltrattamenti seriali, di grado crescente e ben giustificati anche dalla personalità dell'imputato".

In tale vicenda, del resto, la corte si rifà ai principi affermati anche da altre pronunce, secondo le quali, ai fini della configurazione del reato ex art. 609-bis c.p., "è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione senza che rilevi in contrario l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, in quanto il rapporto coniugale non degrada la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell'altro - con la conseguenza che - laddove l'atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo, esso acquista rilevanza penale" (cfr., tra le altre, Cass. n. 14789/2004; Cass. n. 11243/1988).

E' orientamento consolidato, inoltre, quello per il quale non basta ad escludere il reato la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, "laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte del coniuge-vittima al compimento di atti sessuali" (Cass. n. 16292/2006).

Con riferimento alla violenza sessuale all'interno di una coppia, la Cassazione richiama l'art. 143 del codice civile, il quale disciplinando i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, prevede espressamente che "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione".

Per cui, secondo l'indirizzo pacifico della giurisprudenza "è da escludere, quindi, che sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all'istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengano in un contesto di sopraffazioni, infedeltà e/o violenze che costituiscono l'opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni" (cfr. Cass. n. 36962/2007).

Resta fermo, infine, che, se da un lato la libertà sessuale va intesa come libertà di espressione ed autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona, e, dunque, inviolabile "è del pari innegabile che tale libertà non è indisponibile, occorrendo pur sempre una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione (sessuale) tra loro" (Cass. n. 39865/2015).


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