di Lucia Izzo - Resta alla nuora la casa data in comodato dalla suocera, se l'immobile ha come destinazione quella di casa familiare.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 1666/2016 (qui sotto allegata).
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di una donna, proprietaria e comodante dell'alloggio, nei confronti del figlio e della nuora, tesa a ottenere il rilascio dell'alloggio dato verbalmente in comodato.
L'istanza viene, tuttavia, accolta in appello e la coppia condannata a rilasciare l'immobile di cui è causa.
Dinnanzi agli Ermellini ricorre la nuora, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di valorizzare la destinazione dell'immobile a casa familiare, quale oggettivamente emergente dalla realtà procedimentale e in primis dal comportamento delle parti.
La problematica, rammenta il Collegio, è stata oggetto di rimeditazione dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20448/2014, che ha delineato la distinzione tra due forme di comodato, quello propriamente detto e regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata":.
Si è precisato che è consentito richiedere ad nutum il rilascio al comodatario solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., stante la mancata pattuizione di un termine e l'impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa.
Invece, l'art. 1809 concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Va ricondotto a questo tipo contrattuale il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario: si tratta di contratto sorto per uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, ossia individuabile in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale.
Va dunque, secondo gli Ermellini, applicato al caso di specie il disposto dell'art. 1809, comma 2, c.c., norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale.
I giudici di merito hanno focalizzato l'indagine sul momento costitutivo del rapporto e sul mero dato che la signora avesse concesso al figlio l'uso dell'abitazione "fintanto che a lei non serviva", deducendo da ciò che il contratto fosse risolvibile ad nutum.
Non hanno, invece, verificato se, dal complesso delle prove e dal comportamento delle parti anche successivo all'accordo, emergesse la concorde volontà di imprimere all'immobile quella destinazione a casa familiare che, in effetti, ha avuto e che sarebbe incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza proprie del comodato "precario".
Per questo la sentenza impugnata va cassata: il giudice del rinvio dovrà verificare se la concessione del godimendo del bene avvenne in prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare.
Cass., III sez. civile, sent. 1666/2016