di Marina Crisafi - È valido il decreto ingiuntivo emesso a carico del coniuge che non adempie agli obblighi di mantenimento, anche se le sue condizioni di salute non gli permettono di lavorare e per di più si trova all'estero. Per evitare l'esecuzione, l'uomo avrebbe dovuto chiedere la revisione dell'assegno mentre non valgono le scritture private tra i due ex non in linea con gli accordi omologati.
È quanto ha disposto il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17293/2015, respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo di un uomo che non aveva versato il mantenimento all'ex moglie in quanto residente in Russia e ammalato, e perciò impossibilitato a lavorare.
Il giudice capitolino però ha bocciato il ricorso dell'uomo ritenendo irrilevanti le motivazioni fornite in quanto lo stesso avrebbe dovuto agire chiedendo la revisione delle condizioni di separazione al fine di accertare le circostanze dedotte.
Né possono valere ai fini dell'accoglimento delle tesi dell'ex marito, le pattuizioni in tal senso intervenute tra i due coniugi ma non trasfuse nell'accordo omologato.
Sotto tale profilo ha ricordato, infatti, il tribunale romano, i patti tra coniugi antecedenti o contemporanei al decreto di omologazione e non trasfusi nell'accordo omologato operano rispetto a quest'ultimo in posizione di non interferenza - laddove concernano una mera specificazione o un aspetto non disciplinato nell'accordo formale e compatibile con lo stesso, in quanto non modificativo dei suoi equilibri o della sua sostanza - ovvero di maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato mediante il controllo ex art. 158 del codice civile.