Specie se quest'ultimo non riesca a dimostrare di non essere in grado, autonomamente, di mantenere il vecchio tenore di vita, modesto, che godeva durante il matrimonio.
Recentemente, infatti, il Tribunale di Roma, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, ha negato alla moglie il mantenimento da parte dell'ex marito.
Come stabilito, in particolare, con la sentenza numero 696 del 2015, il fatto che l'uomo fosse l'unico a sostenere economicamente il figlio della ex coppia, non in grado di gestirsi autonomamente, è da ritenersi un contributo sufficiente a regolamentare in generale i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Oltretutto la donna non era stata neanche in grado di provare che i suoi redditi non erano sufficienti a permetterle di procurarsi il modesto tenore di vita che, insieme al marito, aveva durante il legame coniugale.
Con la medesima sentenza, peraltro, non è stata neanche confermata la pattuizione, presente negli accordi di separazione, in forza della quale l'uomo si sarebbe dovuto far carico anche dell'intera rata del mutuo della casa coniugale, che a lui era stata assegnata.
Per il tribunale, infatti, tale previsione può essere esclusivamente oggetto di pattuizione tra gli ex coniugi in sede consensuale, ma non può essere disposta dal giudice, il quale ha il solo potere di regolamentare gli aspetti economici della cessazione degli effetti civili del matrimonio.