di Marina Crisafi - Non può essere iscritto all'albo degli avvocati il praticante che violi gli obblighi stabiliti dal giudice nei confronti dei figli. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 197/2014, pubblicata ieri sul sito istituzionale, rigettando il ricorso di una praticante avvocato avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine di La Spezia con la quale era stata rigettata la richiesta di iscrizione al registro dei praticanti avvocati per difetto del requisito della condotta irreprensibile.
La vicenda riguardava il mancato rispetto della donna, a seguito della separazione dal marito, dei provvedimenti del giudice sull'affidamento condiviso della figlia, da cui scaturivano prima un ammonimento per la condotta ostruzionistica perpetrata nei confronti del padre della bambina e successivamente un procedimento penale, concluso con condanna a 9 mesi di reclusione, per aver portato con sé la figlia in un'altra regione, impedendole di vedere il padre.
A seguito di queste vicende, il Coa rigettava la domanda di iscrizione presentata dalla praticante all'albo degli avvocati, in quanto il comportamento della stessa, "difficile da giustificare" stante "la pervicacia dimostrata nel disattendere i provvedimenti giudiziali in materia di affidamento della figlia minore", mal si conciliava "con chi sarebbe tenuta ad interagire quotidianamente con quelle stesse autorità di cui avversa determinate statuizioni". Pertanto, ritenendo la richiedente "priva di quella serenità di giudizio, di quel metro di obiettività che dovrebbe accompagnare costei durante lo svolgimento della professione" rigettava la domanda di iscrizione.
La donna proponeva ricorso lamentando l'illegittimità del provvedimento, non ritenendo il proprio comportamento tale da escludere il requisito morale richiesto per l'iscrizione nel registro dei praticanti, non potendo la condanna penale costituire di per sé motivo sufficiente per il diniego della richiesta di iscrizione e deducendo che le condotte moralmente apprezzabili non sono quelle private dell'individuo, per cui le vicende afferenti alla sua separazione personale non dovevano essere valutate dal Consiglio in sede di esame ai fini della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti.
Ma per il Cnf, l'ordine ha agito giustamente, facendo uso corretto del suo potere discrezionale di valutazione della condotta dell'aspirante, indipendentemente dalla condanna penale, essendosi limitato a prendere in considerazione i dati storici non controversi nel loro accadimento.
Contrariamente a quanto affermato dalla donna è pacifico in giurisprudenza, ha affermato il Consiglio, "che anche i comportamenti della vita privata possono essere valutati dal COA in sede di iscrizione all'albo, oltre che in sede disciplinare" (cfr. sul punto Cass. SS.UU., n. 10137/2004).
Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati, infatti, ha ricordato il Cnf, "l'art. 17, primo comma, 3), del RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede - con una norma tuttora in vigore - il requisito della ‘condotta specchiatissima ed illibata' (oggi ‘irreprensibile')". Per cui la sussistenza di tale requisito "è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell'interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale ed accertate in sede penale, le quali - ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense - siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell'attività forense" (v. anche Cnf, sentenza n. 187/2013).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Cnf, sentenza n. 197/2014