di Marina Crisafi - La tassa sui rifiuti spetta sempre all'inquilino in quanto si tratta di un tributo dovuto da parte di chi abita effettivamente l'immobile e produce, di fatto, l'immondizia. Lo ha stabilito il tribunale di Firenze, con una recente sentenza (la n. 87/2015), accogliendo parzialmente la domanda di un conduttore riguardante il rimborso di somme richieste dal locatore dell'appartamento.
L'uomo lamentava che l'importo da versare al proprietario della casa in cui si trovava in affitto (circa mille euro) fosse inesatto, in quanto nello stesso erano ricompresi non solo il deposito cauzionale da restituire in relazione al contratto di locazione ma altresì le spese relative alla tassa sui rifiuti e alla manutenzione degli impianti non previste dal contratto.
Ma per la seconda sezione civile del tribunale l'opposizione è da accogliere soltanto parzialmente, ossia tenendo conto della decurtazione dovuta per le somme già corrisposte al proprietario in precedenza, mentre non è fondata relativamente alla tassa sui rifiuti.
In merito, infatti, si legge nella sentenza, quanto preteso dal locatore a titolo di rimborso per tale tassa è legittimo, "dal momento che si tratta di tributo dovuto da parte di chi produce il rifiuto e, quindi, da parte di colui che abita effettivamente l'immobile e ciò a prescindere dalle previsioni contrattuali". E il calcolo della somma dovuta è stato correttamente determinato in relazione al periodo di permanenza del conduttore nell'immobile. Per cui la richiesta è corretta.