Nonostante il condono del Comune, i requisiti di igiene e salubrità devono sussistere per effetto di disposizioni di legge

di Lucia Izzo - Anche se il manufatto è condonato, può essere dichiarato inagibile come appartamento in mancanza di determinati requisiti, ad esempio quelli relativi all'altezza o a illuminazione e ventilazione.

È ciò che è accaduto nel caso sottoposto all'attenzione della seconda sezione del TAR Veneto: la sentenza n. 1326/2015 ha negato l'agibilità di una cantina, nonostante il proprietario avesse ottenuto precedentemente dal Comune la concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione.


Nulla da fare per i proprietari dell'immobile, convinti che il provvedimento dell'amministrazione comunale potesse consentirgli di trasformare la cantina in appartamento, magari da concedere in affitto. L'art. 24 del Testo Unico dell'edilizia prevede la concessione del certificato di agibilità, ma non quando l'immobile sia privo dei requisiti di igiene e salubrità.

Infatti, nel manufatto oggetto di lite, il piano di calpestio dell'ex magazzino è troppo ribassato rispetto all'altezza della strada.


I ricorrenti, tuttavia, richiamano a loro vantaggio l'art. 35 della legge n. 47 del 1985, che consente, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità per manufatti condonati, di derogare ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.


In realtà, affermano i giudici, "nel caso di specie non si tratta di semplice contrasto tra lo stato del sito e le prescrizioni regolamentari, ma di carenza dei requisiti di igiene e salubrità che devono in ogni caso sussistere per effetto di disposizioni di legge, quali l'art. 24 del testo unico dell'edilizia, l'art. 47 della legge n° 47 del 1985, l'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie".


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