di Marina Crisafi - Il coniuge che vive con i figli, affidatario o collocatario che sia, ha diritto al rimborso per le spese straordinarie sostenute anche se non concordate con l'ex. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 2127/2016 depositata oggi (qui sotto allegata), dando ragione ad una madre in relazione alle spese sostenute per l'asilo privato delle due bambine.
Il padre ricorreva di fronte al Palazzaccio avverso la sentenza del tribunale di Monza che in accoglimento dell'appello della donna, confermava il decreto ingiuntivo di 4.971 euro (corrispondente al 50% delle spese sostenute dalla madre per la retta dell'asilo nido e infantile delle minori) emesso dal giudice di pace di Desio.
Ma per gli Ermellini, a nulla valgono le doglianze dell'uomo che sosteneva di non aver mai preso accordi con l'ex sulla frequentazione dell'asilo da parte delle figlie. Ha ragione, invece, la donna che sosteneva che la decisione era stata assunta concordemente da entrambi quando erano ancora conviventi senza che fosse necessario un nuovo accordo dopo l'autorizzazione a vivere separati.
Secondo quanto affermato dall'indirizzo costante della giurisprudenza in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l'educazione e l'istruzione dei figli, hanno ricordato infatti da piazza Cavour, "non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli" (cfr. Cass. n. 19607/2011). E anche in tale ultima ipotesi, ha aggiunto la Corte, non è configurabile comunque a carico del coniuge che vive con la prole, "un obbligo di concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso".
Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, si legge ancora nella sentenza, "il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
Per cui il ricorso è respinto.
Cassazione, ordinanza n. 2127/2016