di Lucia Izzo - L'alienante che trasferisce la proprietà di un immobile, in attuazione degli accordi di separazione consensuale tra coniugi, ha diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione Tributaria Civile, nella sentenza n. 2111/2016 (qui sotto allegata), rivedendo un precedente orientamento stante le recenti modifiche normative.
L'Agenzia delle Entrate, a seguito di trasferimento di quota d'immobile (terreno privo di fabbricati) effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi, notificava alla ex avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale, ritenendo che non andasse applicato nella fattispecie il trattamento agevolato usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all'affidamento dei figli, al loro mantenimento e a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia.
Il ricorso della donna contro l'avviso di liquidazione trova accoglimento sia dinnanzi alla CTP che alla CTR, generando il successivo ricorso dell'Agenzia dinnanzi alla Suprema Corte.
La Cassazione, tuttavia, disattende le doglianze dell'Agenzia con un revirement giurisprudenziale modificativo del precedente indirizzo richiamato dalla difesa erariale a sostegno del ricorso proposto.
Non è solo una rivalutazione critica di talune argomentazioni a provocare il rinnovato indirizzo, ma soprattutto il mutato quadro normativo di riferimento (su divorzio breve e abuso di diritto) che ha portato a valorizzare la centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale.
Le disposizioni del D.L. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, hanno ridotto drasticamente l'intervento dell'organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale e alla tutela di prole minore avendo, nel quadro d'interventi definiti di "degiurisdizionalizzazione", di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto al passato.
Pertanto, secondo la Corte, bisogna ritenere che nel mutato contesto normativo di riferimento, vada riconosciuto "il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge (per quanto qui rileva, il decorso del termine richiesto di separazione legale ininterrotta)".
In detto contesto, non può più negarsi che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" che, come tali, possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi, secondo l'onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Cass., sezione Tributaria, sent.2111/2016