di Valeria Zeppilli - Anche nel caso in cui il minore avvii il suo pernottamento presso il genitore non allocatario in maniera graduale, il suo diritto a mantenere rapporti significativi sia con la mamma che con il papà deve ritenersi comunque rispettato.
Questo, almeno, è quanto emerge dal provvedimento presidenziale emesso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2015 (qui sotto allegato).
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che gli impegni lavorativi dell'uomo siano idonei a giustificare una differente presenza della bimba nella sua vita, senza che ciò possa costituire una violazione dell'articolo 337-ter del codice civile.
Del resto, al momento della nascita della piccola, il papà si trovava all'estero e lì rimase per i primi mesi di vita della figlia. Al suo ritorno, il legame con la moglie cessò da subito. Con la conseguenza che la piccola, di soli tre anni, non ha mai acquistato quel rapporto con il padre che deriva dalla quotidianità.
Pur essendoci tra i due una bella relazione, non può comunque essere trascurato che la bambina potrebbe riscontrare delle iniziali difficoltà a pernottare presso il padre, specie per periodi consecutivi.
Ecco spiegata la legittimità, anche ai sensi dell'articolo 337-ter, della previsione in base alla quale il padre potrà tenere con sé la bimba per tre ore almeno due pomeriggi a settimana e, a fine settimana alternati, per l'intera giornata del sabato e della domenica.
Per il pernottamento, invece, bisognerà procedere con calma: per i primi mesi esso è previsto per una sola volta al mese, anche con l'ausilio della madre.
Tale previsione, insomma, per il Tribunale capitolino non rappresenta una violazione del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, ma solo una tutela per rendere tali rapporti pienamente accettati.
Tribunale di Roma testo provvedimento del 24 dicembre 2015
Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli