di Valeria Zeppilli - Nel caso di ritiro della patente di guida, la durata della revoca non può prescindere dal periodo di sospensione provvisoria già sofferto dal soggetto interessato per ordine del prefetto.
Ciò nonostante la sospensione e la revoca presentino natura e finalità diverse (la prima essendo di carattere provvisorio e cautelare, la seconda essendo invece collegata al definitivo accertamento della violazione).
Tuttavia, non è comunque possibile ritenere che i tre anni dalla data di accertamento del reato, trascorsi i quali chi sia stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente ha diritto a conseguire, previo esame, un nuovo titolo di guida, decorrono dalla data di accertamento dell'infrazione. Il dies a quo, infatti, coincide comunque con il passaggio in giudicato della sentenza.
Ad aver offerto tutte tali precisazioni, più in particolare, è stata un'ordinanza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2016 (qui sotto allegata).
Dinanzi al giudice meneghino, nel dettaglio, aveva fatto ricorso un uomo che chiedeva che il dies a quo dal quale calcolare il termine di tre anni di cui all'articolo 219 del codice della strada dovesse ritenersi decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione.
Tuttavia per il tribunale, dato che, come detto, sospensione e revoca sono due sanzioni differenti per natura e finalità, al fine di una corretta definizione dell'espressione "data di accertamento del reato" non rilevano la sospensione provvisoria né l'indicazione della sua data di decorrenza.
Diversamente, del resto, si potrebbe arrivare al paradosso per cui la sanzione della revoca potrebbe non essere eseguita nei casi in cui il procedimento penale si protragga per oltre tre anni.
Oltretutto, la revoca del giudice penale non necessariamente presuppone una precedente sospensione provvisoria da parte del prefetto.
Ciò tuttavia non vuole dire che il periodo di sospensione non debba essere detratto in fase esecutiva. Anzi: il prefetto, organo di esecuzione della sanzione, deve obbligatoriamente detrarre il periodo di sospensione eventualmente presofferto rispetto alla revoca, senza che a tal fine sia necessaria una dichiarazione espressa del giudice procedente.
Si ringrazia, per la cortese segnalazione:
Avv. ISABELLA TOSTO
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Tribunale di Milano testo ordinanza del 2 febbraio 2016