di Valeria Zeppilli - La risposta del primo presidente della Corte di cassazione alla nota n. 37097 della Corte di appello di Roma del 27 novembre 2015 è arrivata: l'attestazione di conformità da parte dei difensori è possibile per tutti i documenti presenti nei fascicoli informatici.
A nulla rileva che l'instaurazione del relativo procedimento o il documento che si intende autenticare risalgano a una data anteriore a quella a partire dalla quale gli avvocati hanno "conquistato" il potere di autentica.
La Cassazione ha, insomma, deciso di sposare completamente le indicazioni offerte dal Ministero della giustizia con la circolare del 28 ottobre 2014 in materia di processo telematico.
Già al punto 15 di tale documento, infatti, si leggeva che la disciplina di cui al comma 9-bis dell'articolo 16-bis del d.l. n. 179/2012 (introdotto dall'art. 52 del d.l. n. 90/2014 - convertito dalla legge n. 114/2014) deve ritenersi applicabile a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o da quella di deposito del singolo documento.
Il primo presidente della Corte, nel recepire tali indicazioni, ha oltretutto osservato che non esiste alcuna prassi che obblighi i legali a farsi rilasciare un'attestazione di conformità del documento impugnato dalla cancelleria del giudice del merito.
Insomma: l'augurio è quello che il processo civile telematico, anche tramite tali aperture, divenga un valido mezzo per un'effettiva innovazione tecnologica del nostro sistema giudiziario.