di Valeria Zeppilli - A giustificare l'addebito della separazione non possono ritenersi sufficienti delle mere testimonianze non supportate da prove adeguate.
La parte che intende far addebitare all'altra la rottura del legame coniugale deve infatti allegare specifici fatti o episodi in grado di rappresentare una condotta del coniuge idonea a determinare inequivocabilmente la crisi.
Soprattutto, deve escludersi che tali fatti o episodi siano, invece, solo una conseguenza della crisi stessa.
Con la sentenza numero 72/2015, infatti, il Tribunale di Taranto ha escluso l'addebito della separazione alla moglie in quanto il marito non è riuscito a provare adeguatamente che la donna, in costanza di matrimonio, avesse già una relazione con l'attuale compagno, padre dei suoi due figli.
Allo stesso modo, il giudice ha escluso anche l'addebito della separazione al marito, in quanto la moglie non è riuscita a fornire un'idonea prova delle continue ingiurie che avrebbe subito da parte dell'uomo.
Per la prima sezione civile dell'ufficio giudiziario pugliese, quindi, la separazione giudiziale va pronunciata senza alcun addebito.
Del resto, ricorda il tribunale, quest'ultimo implica la dimostrazione che la crisi coniugale sia divenuta irreversibile esclusivamente in ragione del comportamento di uno o entrambi i coniugi e che, insomma, sussista un nesso di causalità tra determinati atteggiamenti e l'impossibilità di proseguire una convivenza quanto meno tollerabile.
Se questa dimostrazione manca, la rottura è senza "vinti" né "vincitori"!