di Lucia Izzo - La compagnia che gestisce il Dbu (database unico) previsto dalla delibera Agcom 36/2002/Cons., deve risarcire l'avvocato il cui recapito di studio è rimasto fuori dall'elenco abbonati.
La liquidazione è onnicomprensiva, patrimoniale e non patrimoniale: oltre al danno emergente, il risarcimento comprende il lucro cessante, ma anche la lesione all'immagine e lo stress sofferto per l'esclusione dai contatti via telefono.
Lo ha disposto il Tribunale di Milano, undicesima sezione civile, nella sentenza 5524/2015, che ha condannato il fornitore del servizio telefonico che ha mancato di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 55 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Contrattualmente, il gestore è tenuto garantire l'inserimento del nominativo nell'apposito elenco telefonico, sia cartaceo che online, nonostante l'avvocato non abbia firmato alcun contratto scritto: infatti, grava sul gestore l'onere di procurare e fornire il modulo teso all'inserimento del numero in elenco.
Il risarcimento previsto dai giudici riconosce 1.440 euro per il danno emergente, poiché il professionista, per non subire un ulteriore taglio dei contatti, si è visto costretto a pubblicare un'inserzione sull'elenco telefonico da cui è stato escluso e anche ad aprire un sito web facendolo indicizzare sui motori di ricerca.
Cinque testimoni, valutati attendibili stante la totale estraneità alle parti in causa, hanno confermato di non aver potuto contattare l'avvocato stante la mancanza dei recapiti nell'elenco telefonico e, pertanto, hanno dovuto rivolgersi ad altri professionisti.
Dimostrato anche il lucro cessante: da libri contabili e dichiarazioni dei redditi versate in atti emerge un calo repentino riguardante incarichi, fatturato e utili nel periodo incriminato,
Il non apparire sulla guida telefonica, infine, è un elemento che giustifica il danno non patrimoniale in quanto viene proiettata un'immagine di scarsa professionalità ed efficienza del legale.
Queste ultime due voci (lucro cessante e lesioni all'immagine) vengono liquidati equitativamente nella misura di 5mila euro ciascuno, a cui vanno, infine, sommate le spese di giudizio.