A tal proposito è interessante segnalare che, con una circolare del 5 febbraio 2016 (qui sotto allegata), il Ministero dell'interno è intervenuto a fare chiarezza su quali ipotesi di guida senza patente sono state effettivamente depenalizzate e quali, invece, no.
In particolare, escono dall'area del penalmente rilevante, innanzitutto, la guida senza patente derivante dal fatto che questa non è mai stata conseguita o è stata revocata con provvedimento definitivo notificato al titolare e quella derivante dal fatto che la stessa non è stata rinnovata a causa del mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici.
Sono poi depenalizzate anche la guida con patente di categoria diversa rispetto a quella prescritta, la guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa.
Infine, non comporteranno più sanzioni penali la guida da parte di titolare di patente estera cui sia stata inibita la guida in Italia e la guida con patente estera, non UE o SEE, scaduta da parte di persona che risieda in Italia da più di un anno.
In tutte tale ipotesi la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro, con la possibilità (tranne che per la guida di macchine operatrici o agricole senza patente) di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma pari al minimo edittale. Se, poi, non vi sono motivi ostativi, il pagamento in misura ridotta, se effettuato entro cinque giorni, è ulteriormente diminuito del 30%.
Resta in ogni caso l'applicazione del fermi amministrativo del veicolo per tre mesi.
Il Ministero dell'interno ha poi chiarito che restano invece penalmente rilevanti la guida senza patente
in caso di recidiva o reiterazione nel corso del biennio, punita con l'arresto fino a un anno, e la guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, punita con l'arresto da sei mesi a tre anni. Ministero dell'interno testo circolare del 5 febbraio 2016