di Valeria Zeppilli - Anche il Ministero del Lavoro, con la circolare numero 6 del 5 febbraio 2016 (qui sotto allegata) ha detto la sua in materia di depenalizzazione, fornendo chiarimenti operativi a tutto il personale ispettivo, per permettere un'applicazione corretta delle nuove previsioni, in particolare quelle riguardanti la materia del lavoro e della legislazione sociale.
Il Ministero ha innanzitutto ricordato che la depenalizzazione è esclusa per i reati di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, che, quindi, conservano la loro natura penale anche nel caso in cui siano puniti con la sola pena pecuniaria.
Per gli illeciti coinvolti nella depenalizzazione, invece, il Ministero chiarisce che due sono i regimi sanzionatori oggi previsti: quello applicabile agli illeciti commessi prima del 6 febbraio (cd. regime intertemporale) e quello applicabile agli illeciti commessi dopo (cd. regime ordinario). Chiarendo, quindi, come devono comportarsi gli organi ispettivi nell'uno e nell'altro caso.
La Circolare ricorda, poi, che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge numero 463 del 1983 è oggi "scomposto" in due diverse fattispecie di illecito: una di natura penale e l'altra di natura amministrativa.
In particolare, è penale il caso in cui l'omissione ecceda i dieci mila euro annui: la sanzione, in tal caso, continua infatti ad essere quella della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032 euro.
È invece ora soggetta alla sola sanzione amministrativa compresa tra 10.000 euro e 50.000 euro l'omissione che non eccede i 10.000 euro annui.
Il tutto con la precisazione generale che il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione non è penalmente punibile né amministrativamente sanzionabile.
Il Ministero chiarisce poi che per individuare l'autorità competente a contestare la relativa sanzione occorre far riferimento al criterio di cui all'articolo 35, comma 2, della legge numero 689/1981, in base alla quale l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi è emessa dagli enti e istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori. Ovverosia, dalla sede provinciale INPS territorialmente competente.
Ministero del Lavoro testo circolare numero 6 del 5 febbraio 2016