di Lucia Izzo - Va dichiarata improcedibile l'istanza di regolamento di competenza se l'ordinanza impugnata non è depositata in copia autentica, ma semplicemente corredata da una attestazione di conformità sottoscritta dal difensore.
Tale attestazione è priva di giustificazione normativa poiché il deposito degli atti in via digitale è divenuto obbligatorio in primo grado a decorrere dal 30 giugno 2014, mentre il giudizio di cui trattasi risale al 2013.
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha dunque dichiarato, in via pregiudiziale, l'improcedibilità di un ricorso con l'ordinanza n. 2791/2016.
Parte ricorrente ha mancato di depositare copia autentica dell'ordinanza impugnata per regolamento di competenza dinnanzi agli Ermellini, limitandosi a corredare una copia di detta ordinanza con una "attestazione di conformità" sottoscritta dal suo difensore.
Tuttavia, sul documento prodotto e cui l'attestazione si riferisce, non vi sono indici rivelatori della sua estrazione telematica.
La ricorrente ha depositato istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del Tribunale, che è pervenuto alla Corte, ma dall'esame del fascicolo emerge che trattasi "del consueto fascicolo cartaceo" e che su di esso non v'è traccia alcuna di corrispondente esistenza di fascicolo informatico.
Anzi, vi si rinviene fra l'altro l'originale del provvedimento giudiziale impugnato che risulta depositato in cancelleria come da timbro del cancelliere, senza alcun riscontro di un deposito anche telematico.
Per i giudici della Corte non solo risulta del tutto indimostrato che il fascicolo informatico cui il difensore ha fatto riferimento esista, ma anche che lo stesso provvedimento impugnato sia mai stato redatto e depositato in veste informatica, cioè digitale.
Come emerge dalla legge, il deposito degli atti in via digitale e, dunque, il processo digitale è divenuto obbligatorio in primo grado a decorrere dal 30 giugno 2014, mentre il giudizio incriminato risale al 2013.
Ciò significa che, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, come quello in esame, la disposizione del comma 1 trovava applicazione solo "a decorrere" dal 31 dicembre 2014, mentre anteriormente e fino a tale data era possibile solo depositare atti e documenti.
In conclusione, il potere di autentica esercitato dal difensore nel caso di specie non ha avuto giustificazione normativa.
La conseguenza è che la copia del provvedimento impugnato, di cui si è attestata l'autenticità, non può essere considerata tale e che l'istanza di regolamento di competenza dovrà essere dichiarata improcedibile.
Cass., VI sez. civ., ord. 2791/2016