In base a una circolare del Ministero dell'Interno chi impugna il verbale di contestazione può omettere di indicare le generalità del conducente

di Lucia Izzo - Va dichiarato nullo il verbale che taglia i punti sulla patente se sul precedente verbale da cui è scaturita la seconda contestazione, grava un ricorso di opposizione: ciò significa che se l'automobilista multato viene invitato a dichiarare il nome della persona alla guida al momento della contravvenzione, ma sceglie di ricorrere contro l'"invito", non è possibile elevargli un secondo verbale per contestargli il non aver risposto e decurtargli punti dalla patente di guida.

Lo ha stabilito la sentenza 177/2015 con cui il giudice di pace di Poggio Mirteto ha accolto il ricorso di un automobilista difeso dall'avv. Donatella Rossi.

Il giudice ha annullato il verbale che decurtava i punti sulla patente del conducente, richiamando a sostegno della decisione una circolare del Ministero dell'Interno secondo cui, "tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale e di una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli uffici della polizia stradale", deve ritenersi che "la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione della generalità del conducente".

Pertanto l'invito a fornire le generalità del conducente andrà notificato nuovamente soltanto quanto si sia esaurita definitivamente il procedimento giurisdizionale relativo al verbale presupposto, essendo indifferente se l'opposizione sia stata accolta o meno.

Vanno quindi "riaccreditati" all'automobilista i punti erroneamente sottratti.


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