di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 18101/2015, il Tribunale di Roma ha offerto un'interessante lettura della disciplina del decreto ingiuntivo, affermando che lo stesso va revocato integralmente, anche se il debitore dimostra di aver pagato solo parzialmente quanto dovuto. E anche se tale pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Più correttamente, il giudice capitolino ha affermato che il versamento di una parte del debito è idoneo in ogni caso comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione che è generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione.
Ciò con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata, sebbene solo parzialmente, un'eccezione di pagamento non può non revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito.
La sentenza emanata all'esito del giudizio di opposizione, del resto, è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento monitorio.
Così, nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ottenuto da un condominio nei confronti di una società che non aveva provveduto a pagare alcune rate condominiali relative a sette box facenti parte dello stabile. Ciò in quanto la società era riuscita a dimostrare di aver pagato parte delle somme richieste dal condominio. È quindi del giudice della cognizione il compito di statuire circa il pagamento del debito residuo.