Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole per la tenuta informatica dell'Albo

di Lucia Izzo - Giunge in Gazzetta Ufficiale (n. 34 dell'11.2.2016) il decreto del 26 gennaio 2016 recante "Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori giudiziari". 

Il decreto dispone che l'albo sia tenuto con modalità informatica ai sensi dell'art 3, comma 1, del regolamento n. 160/2013 e ne distingue una "parte pubblica", consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «Albo degli amministratori giudiziari», e una "parte privata", tenuta presso i Sistemi informatici del Ministero della giustizia con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.


Alla "parte riservata" dell'albo sarà consentito l'accesso ai soli amministratori giudiziari, nonché ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, e infine al direttore dell'agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo delegato. 


Chi intende iscriversi all'albo, una volta autenticatosi attraverso il PST, dovrà accedere alla sua «area riservata» e compilare la domanda d'iscrizione in modo completamente informatizzato, allegando i necessari documenti che verranno poi associati alla domanda tramite bar-code. 

La domanda compilata dal richiedente, con i suoi allegati, dovrà poi essere scaricata dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalità on line. 

Il decreto precisa gli allegati associati alla domanda dovranno essere in formato PDF, mentre la firma digitale dovrà essere in formato PAdES o CADES.  


In seguito al'invio della domanda, il richiedente riceverà una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile del procedimento

I documenti (e le copie informatiche) trasmessi dal Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell'albo verranno inseriti in un fascicolo informatico che si crea al momento dell'invio della domanda telematica e dei suoi allegati. 


In seguito, il richiedente, attraverso l'«area riservata», potrà procedere all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante la fase istruttoria.  

Eventuali difformità tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico, comporteranno il rigetto della domanda.  

Completata la fase istruttoria, il sistema genererà una PEC per informare il richiedente dell'esito del procedimento. 


Per quanto riguarda le operazioni di accesso al sistema informatico, queste verranno registrate in  apposito file di log che conterrà le seguenti informazioni


a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;

b. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice

identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);

c. la data e l'ora dell'accesso.


Tali file di log saranno sottoposti a procedura di conservazione per cinque anni, e saranno raccolti, con modalità tali da certificarne la non ripudiabilità e non modificabilità, presso la Sala server nazionale della giustizia dove è installata l'applicazione.

I file di log saranno resi disponibili a chi potrà accedervi nelle forme di legge, previa approvazione da parte del Responsabile dell'Albo.



D.M. Giustizia, 26 gennaio 2016

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