Necessaria una collaboratrice per sostituire la defunta nelle incombenze organizzative familiari finché i figli non saranno autonomi

di Lucia Izzo - Risarcimento "da colf": non si tratta di provocazione, ma di quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano, decima sezione civile, pubblicata l'11 febbraio 2016.

Ai congiunti della casalinga, deceduta a seguito di un incidente stradale, va infatti riconosciuta una somma a titolo di risarcimento il danno per essere venuta meno una figura portante del menagè familiare.


Il risarcimento da colf, riconosciuto ai congiunti insieme ad altre somme a titolo diverso, non determina alcuno "svilimento della figura", sostengono i giudici: si tratta di una valutazione concreta dell'apporto indispensabile al compendio familiare che la vittima, una donna investita da un automobilista ubriaco, svolgeva quale moglie e madre.


Mentre da un lato si tenta di liquidare la perdita del rapporto parentale, ossia il vuoto incolmabile lasciato dalla donna nel cuore dei congiunti, dall'alto appaiono evidenti per il Tribunale le "incombenze di natura prettamente materiale" che la madre si sobbarcava quando ero in vita, ad esempio badare alla pulizia e alla cura della casa.

L'impiego di una colf appare necessario, quindi, per l'organizzazione della famiglia sino a quando i figli non abbiano terminato gli studi potendo rendersi indipendenti.


Scatta quindi una liquidazione equitativa pari a 50mila euro destinati a retribuire la collaboratrice familiare fino a quanto i ragazzi non saranno diventati autonomi.

Nel determinare la somma il giudice fa riferimento all'art. 1226 c.c., sulla scorta della documentazione prodotta dagli attori; nessun risarcimento, invece, per quanto riguarda le spese che le parti asseriscono di aver versato per pagare visite psicologiche a uno dei figli, poiché non è dimostrato alcun danno psichico connesso alla scomparsa della madre.


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