di Valeria Zeppilli - Di certo questi non sono giorni tranquilli in Commissione Affari Costituzionali: la discussione sulla nuova legge in materia di conflitto di interessi, infatti, sta dando parecchio da discutere.
Si ricorda che si tratta di una riforma che dovrebbe riguardare i titolari di cariche di governo nazionali e regionali, i membri del parlamento e i consiglieri regionali e che andrebbe a sostituire quanto previsto dalla legge numero 215/2004.
Nell'analisi degli oltre 280 emendamenti presentati al testo base per la maggior parte dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia, le discussioni sono culminate con la dimissione del relatore di minoranza Sisto di Forza Italia con l'intento di manifestare il proprio dissenso nei confronti delle posizioni prese dal PD. Il motivo? La bocciatura della previsione con la quale si proponeva di non considerare conflitto il caso in cui l'interesse privato coincida con il pubblico.
Tra gli altri emendamenti analizzati nella medesima seduta c'è anche la proposta del Movimento 5 stelle di inibire ai titolari di cariche di governo lo svolgimento di attività di impresa e l'assunzione di incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico anche nell'anno successivo alla cessazione del mandato, se non previa autorizzazione dell'Antitrust.
Visto che il testo dovrebbe arrivare in aula martedì prossimo, i forti conflitti emersi negli ultimi giorni non rappresentano di certo un segnale positivo.
Ma su cosa verte il dibattito circa la nuova legge?
I cinque capi nei quali si articola il testo sono relativi alle disposizioni di carattere generale, alle situazioni di conflitto di interessi, alle cause di ineleggibilità di parlamentari e consiglieri regionali, alle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle disposizioni finali.
Ecco i punti salienti:
Antitrust
La nuova regolamentazione che riguarderà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è di certo uno dei punti più interessanti del testo.
All'Antitrust, infatti, è innanzitutto attribuita l'attuazione delle nuove disposizioni. Inoltre, sono ridefinite le modalità con le quali verranno eletti i suoi componenti.
Infine, gli atti e le sanzioni che essa adotterà dovrebbero essere sottoposti alla giurisdizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, quindi del giudice ordinario.
Sistemi di incompatibilità
Altro punto fondamentale è la previsione di incompatibilità più stringenti rispetto a quelle attuali.
Se esse si verificano, il titolare della carica di governo ha un obbligo preciso di opzione, che, se non rispettato, dà luogo alla presunzione di scelta per la posizione incompatibile per la carica di governo.
Dal momento della pubblicazione della notizia inerente l'incompatibilità nella Gazzetta Ufficiale, gli atti compiuti diverrebbero nulli.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di chiedere l'aspettativa da impieghi pubblici e privati o la sospensione da albi ed elenchi professionali.
Obblighi di dichiarazione
Dovrebbero essere confermati gli obblighi di dichiarazione delle ipotesi di conflitto di interesse, ma con la precisazione che alcuni di essi dovranno rispettare dei tempi più stretti e rigidi e saranno sottoposti a sanzioni ben precise in caso di violazione.
I soggetti obbligati alle dichiarazioni, inoltre, aumentano rispetto al passato: si tratterebbe, infatti, anche dei coniugi, dei parenti e degli affini entro il secondo grado e dei conviventi non a scopo domestico.
Obbligo di astensione
A seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, è prescritto un obbligo di astensione, sottoposto a rigide sanzioni in caso di violazione.
Tale obbligo, peraltro, in certi casi può anche sorgere a prescindere dalle predette valutazioni: ci si riferisce ai casi di interessi economici privati tali da condizionare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche o alterare le regole di mercato in materia di libera concorrenza.
Prevenzione dei conflitti di interesse
Nei casi di presunto conflitto di interesse, con la finalità di prevenirlo, l'Autorità dovrebbe poter disporre l'affidamento, entro un termine stabilito, dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti a una gestione fiduciaria, esercitata da un soggetto scelto tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare.
Nel corso della gestione, al titolare della carica di governo non possono essere comunicate la natura o l'entità di investimenti o disinvestimenti.
Egli, inoltre, non può essere neanche consultato in ordine alla gestione.
Il rischio, in caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, è quello di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario.
Ineleggibilità e divieto di cessione
Il testo al vaglio della Commissione Affari Costituzionali prevede poi alcune modifiche in materia di cause di ineleggibilità e il divieto di cessione a coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, società collegata, interposta persona o a altro ente a fini di elusione della disciplina.
Candidati
Non bisogna infine dimenticare la previsione in base alla quale anche coloro che intendano candidarsi potrebbero accedere alla procedura prevista in caso di conflitto di interessi e alle misure per la prevenzione dei conflitti anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali.